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Segnalazione Whistleblowing

Il whistleblowing rappresenta l’atto mediante il quale un soggetto – interno o esterno a un’organizzazione – segnala comportamenti illeciti, irregolarità o situazioni a rischio di illecito, di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito della propria attività lavorativa o professionale. L’obiettivo di tale istituto è contribuire, in coerenza con il D.Lgs. 231/2001 e con la norma ISO 37001 in materia di prevenzione della corruzione, all’emersione e alla prevenzione di condotte pregiudizievoli per l’interesse pubblico o per l’integrità dell’organizzazione, sia essa pubblica o privata

Il quadro normativo di riferimento è attualmente disciplinato dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

La normativa garantisce al segnalante (whistleblower) una serie di tutele fondamentali, tra cui:

• Riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, anche nella fase successiva all’eventuale accertamento dei fatti;

• Divieto di atti ritorsivi o discriminatori conseguenti alla segnalazione, quali licenziamento, demansionamento, trasferimento o qualsiasi altra misura pregiudizievole;

• Limitazione al diritto di accesso, al fine di proteggere l’anonimato del segnalante.

Eventuali provvedimenti ritorsivi adottati nei confronti del segnalante sono da considerarsi nulli.

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